Benefici fiscali
La nuova legge 80/05 prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una ONLUS.
Le imprese o le persone fisiche che effettuino un'erogazione liberale (donazione) a favore di OCEANUS possono usufruire del seguente beneficio fiscale:
Persone fisiche
E' possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dell'erogazione liberale in denaro effettuato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro, ovvero dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro l'anno (per tutte le donazioni effettuate dal 17/03/2005).
Per le imprese
tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle società - IRES possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore di OCEANUS fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro (per tutte le donazioni effettuate dal 17/03/2005), ovvero dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore di OCEANUS per un importo non superiore a 2.065,38 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
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Soggetti eroganti |
Agevolazioni |
Sogg. beneficiari |
Normativa di riferimento |
Persone
fisiche |
possibilità di detrarre
il 19% dell'erogazione liberale
per un importo non superiore a 2065,83 euro |
ONLUS |
Art. 15, DPR 917/86 |
possibilità di dedurre l'erogazione liberale
nel limite minore tra
il 10% del reddito complessivo e 70.000,00 euro |
Art. 14, L.80/2005 |
Persone
giuridiche |
possibilità di dedurre l'erogazione liberale
nel limite minore tra
il 10% del reddito complessivo e 70.000,00 euro |
ONLUS |
Art. 14, L.80/2005 |
possibilità di dedurre l'erogazione liberale
fino a 2.065,83 euro
o al 2% del reddito |
Art. 100,
comma 2, lettera h),
DPR 917/86 |
A tal fine l'associazione OCEANUS dichiara di tenere le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
La deduzione prevista dalla legge 80/2005 non è cumulabile con nessun altro vantaggio fiscale previsto, a titolo di deduzione o di detrazione di imposta, da altre disposizioni previgenti, che restano comunque applicabili in alternativa, sia per quanto riguarda le deduzioni che per le detrazioni. |
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